• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Meteo

Meteo, previsioni, bollettino mare Salento Per conoscere sempre il bollettino meteo aggiornato in tempo reale.

Clicca qui >>

News ed Eventi

On line il nuovo portale

Online il nuovo portale del Marina Bleu Salento!

 

 
Richiedi il Carburante on line

Da oggi è possibile prenotare il carburante on line attraverso l'apposito modulo!

 

Regolamento del punto d'ormeggio

REGOLAMENTO DEL PUNTO D’ORMEGGIO ”Marina Bleu Salento”

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso del "Punto di Ormeggio" e dei relativi servizi, in concessione alla società Bleu Salento S.R.L., ubicato all'interno del porto mercantile di Gallipoli (Lecce), Lungomare Marconi s.n. e denominato Marina Bleu Salento (in seguito Marina).
Articolo 2
(Ambito di applicazione)

Ferma restando l'osservanza del Codice della Navigazione e di ogni altra normativa vigente in relazione al tipo di attività, chiunque utilizzi, a qualsiasi titolo, ormeggi, banchine, beni, infrastrutture o attrezzature, ovvero presti opera nell'ambito del Marina Bleu Salento, deve attenersi e rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, al quale la Società concessionaria provvede a dare adeguata pubblicità mediante affissione in luoghi ben visibili, nonché in qualunque altra forma ritenga opportuno (con traduzione in almeno due lingue straniere).
Articolo 3
(Direttore di Darsena - personale di servizio)

La conduzione tecnica del Marina è affidata ad un Direttore di Darsena che, coadiuvato da un Responsabile di Banchina, nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale della collaborazione di uno staff tecnico ed amministrativo immediatamente identificabile dalla divisa e da apposito tesserino di riconoscimento.
Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri organi pubblici, il Direttore di Darsena vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore, segnalando ogni trasgressione all'Autorità Marittima ed alle altre Autorità ed Organi di Polizia competenti.
Il Direttore di Darsena, inoltre, vigila e adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente Regolamento disponendo, ove ritenuto opportuno e previa contestazione all'interessato, l'allontanamento dal Marina delle unità il cui Armatore o comandante si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni.  
Articolo 4
(Manleva da responsabilità per danni o fatti di terzi)

Nei limiti di quanto previsto dal codice civile e come espressamente accettato dall'Armatore, la Società Concessionaria non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone o cose che si dovessero verificare nell'ambito del Marina ed a bordo delle unità o delle autovetture, essendo espressamente escluso dall’oggetto contrattuale l’attivitá di vigilanza per furti e danneggiamenti di terzi.
A tal uopo, dunque, gli utenti del Marina sono invitati a predisporre, a propria cura e spese, idonee misure di protezione per le proprie imbarcazioni/autovetture.
In particolare, l'accesso ad aree locali di lavoro e servizio della Darsena è vietato ai non addetti, il Marina declinando ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero derivare dalla violazione della presente norma.
Articolo 5
(Servizi accessori)

La società concessionaria fornisce, come parte integrante del servizio di ormeggio, i seguenti servizi accessori:
-    fornitura di energia elettrica ed acqua dolce, libera fino al concorrere di un tetto massimo forfetario determinato in base allo storico dei consumi di imbarcazioni di caratteristiche e metrature analoghe. Eventuali eccedenze saranno rilevate mediante l’utilizzo di contatori di sottrazione (ovvero di altra apparecchiatura idonea allo scopo, es. trasponder) e fatturate separatamente.
-    trappa per l'ormeggio al corpo morto; 
-    pulizia dello specchio acqueo dell'area in concessione, delle aree a terra e raccolta rifiuti di bordo;
-    illuminazione generale e sorveglianza continua dell'approdo;
-    servizio informativo meteo;
-    connessione internet mediante hot spot wireless;
-    assistenza VHF 0-24;
-    uso dei locali igienico sanitari;
-    pagamento della tassa TARSU sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti a bordo, come prevista dall’Ufficio Tributi del Comune di Gallipoli
L’accesso all'approdo e l’uso dei servizi offerti viene garantito per un numero di persone non superiore al numero massimo di passeggeri autorizzati per l'imbarcazione.
Articolo 6
(Servizi a pagamento)

Sono, inoltre disponibili, non compresi nel corrispettivo contrattuale, i seguenti sevizi accessori a pagamento:
•    rifornimento carburante nautico (con personale fornito dalla Cooperativa Servizi Nautici e di Ormeggio a r.l).
Articolo 7
(Richieste al personale di servizio)

È vietato richiedere direttamente al personale di banchina interventi di qualsiasi genere, differenti dall'assistenza all'ormeggio o al disormeggio.
Ogni servizio, prestazione o assistenza, intervento di manodopera dovrà essere richiesto presso gli Uffici Amministrativi del Marina.
L’accoglimento di una richiesta è a discrezione dell’amministrazione e produce l’emissione di apposito ordine di servizio sottoscritto dal committente.
E’ in ogni caso vietato corrispondere al personale dipendente “mance” per i servizi resi.
L’Armatore assume diretta responsabilitá in merito ad ogni servizio non autorizzato o non compreso tra i servizi erogabili dal Marina, richiesto direttamente al personale del Marina.
Articolo 8
(Modifica del regolamento – disposizioni occasionali)

Gli organi di governo della società concessionaria hanno facoltà, all'occorrenza, di integrare o modificare il presente Regolamento. Ogni eventuale  integrazione o modifica verrà, per prassi interna, sottoposta all'Autorità Marittima e quindi notificata all'Armatore.
Eventuali altre comunicazioni, informazioni, comunicazioni o disposizioni a carattere temporaneo o occasionale saranno esposte in apposito luogo, opportunamente segnalato e ben in vista.
Articolo 9
(Apertura Uffici Amministrativi)

Gli Uffici Amministrativi del Marina sono aperti tutti i giorni dell’anno (salvo quanto sotto esposto) ed osservano, per lo piú, i seguenti orari:
Periodo estivo: Luglio/Agosto
-    Tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00 orario continuato.
Periodo invernale: Settembre/Giugno
-    Lunedì chiuso
-    Martedí, Mercoledí, Giovedì e Venerdí dalle 9.15  alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
-    Sabato e Domenica dalle 9.15 alle 13.00.
Giorni di chiusura: 1 e 6 Gennaio; 1 Novembre; 8, 25 e  26 Dicembre. 31 e 24 Dicembre dalle 9.00 alle 13.00.
Le giornate e gli orari di apertura / chiusura posso subire variazioni in funzione delle specifiche esigenze del Marina, senza bisogno di notifica preventiva al Cliente. Per tale motivo si consiglia i signori Clienti a voler anticipare la propria visita con un contatto via email o telefono.
In tal caso, comunque, sarà cura del Marina esporre con anticipo, in apposito luogo, segnalato e ben in vista, opportuna comunicazione.
In tutti i casi la chiusura degli Uffici Amministrativi non limita la fruizione per il cliente dei servizi di ormeggio.
Articolo 10
(Contatti)

Gli Uffici Amministrativi, ovvero il personale di Banchina, sono contattabili, negli orari di cui al punto precedente dettagliati, al +39.335.601.9017, ovvero allo 0833263072 / FAX 0833267110                 
Il Marina dispone, inoltre, del seguente indirizzo email, utilizzabile per qualunque necessità o comunicazione: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
Ulteriori informazioni utili sono disponibili sul sito www.bleusalento.it
Per comunicazioni mezzo posta tradizionale l’indirizzo di inoltro è:
Bleu Salento S.r.l.
Lungomare Marconi s.n.
73014 Gallipoli (Lecce)


TITOLO II-DIVIETI ED OBBLIGHI

Articolo 11
(Attività balneari, sportive e pesca)

All'interno dello specchio acqueo del Marina sono vietate la balneazione, lo sci nautico, il surf ed altre attività similari.
È altresì vietata la pesca (subacquea, da terra o da bordo) di qualsiasi organismo acquatico, effettuata con qualsivoglia strumento o tecnica (Art. 842 c.c.).
Inoltre è vietata ogni altra attività, sportiva o meno, che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, anche se effettuata a terra, al di fuori degli appositi spazi eventualmente predisposti.
In particolar modo non è consentito accendere fuochi e grill e lavare automobili, motocicli o altri mezzi all'interno del Marina.
Articolo 12
(Divieto di accesso alle opere portuali di difesa)

Per ragioni di sicurezza è fatto divieto di salire sui massi delle opere murali in concessione o sul muretto di delimitazione dell'area in concessione sul molo. I trasgressori saranno immediatamente allontanati dal Marina e segnalati all'Autorità Marittima.
Articolo 13
(Animali Domestici)

L'accesso di animali domestici al Marina è ammesso per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco e a patto che siano state prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che gli stessi possano arrecare molestia o disagio alla clientela. In ogni caso, ferme restando le norme eventualmente previste dal locale regolamento comunale, i proprietari di detti animali restano responsabili per eventuali disagi o danni da questi arrecati.
Articolo 14
(Rumori e molestie)

Fermo restando quanto eventualmente previsto dal vigente regolamento comunale, da giugno a settembre compresi è richiesto l'assoluto rispetto della quiete tra le 13:00 e le 15:30 e tra le 21:00 e le 8:30.
In tali intervalli sono quindi vietati, salvo situazioni di comprovata emergenza:
schiamazzi, giochi, attività rumorose, l'uso di segnali acustici, di apparecchiature sonore e di quanto altro possa pregiudicare la quiete altrui;
la messa in moto, salvo che per esigenze di ormeggio o disormeggio (per il tempo strettamente necessario), di motori principali o ausiliari.
Articolo 15
(Manutenzione ordinaria e straordinaria)

L’eventuale svolgimento di attività di manutenzione straordinaria o anche ordinaria, allorché comporti l'utilizzo di attrezzature o ditte esterne, ovvero possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone, è subordinata alla preventiva autorizzazione discrezionale del Direttore di Darsena, per l’ottenimento della quale sarà necessario presentare apposita richiesta, producendo la documentazione all’uopo prevista.
L’accesso al Marina di tecnici esterni, ove autorizzati, è comunque subordinato al regolare svolgimento delle procedure di accettazione, ad ogni ingresso/uscita dal Marina, da svolgersi presso gli uffici amministrativi.
Il Marina non assume responsabilità alcuna per quanti danni a persone e/o a cose possano derivare dallo svolgimento di tali interventi, ancorché autorizzati, mallevando a tal riguardo il Marina Bleu Salento da ogni eventuale responsabilità, diretta o indiretta, anche per ciò che concerne l’incolumità fisica dei tecnici manutentori.
E’ altresì vietato compiere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su auto, motoveicoli ed altri mezzi autorizzati all’accesso al Marina.
Articolo 16
(Deposito di materiali)

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo, antenne e quanti altri oggetti o materiali le banchine, i passaggi, moli ed i pontili, i piazzali e quante altre aree in concessione non espressamente destinate a deposito o raccolta. In caso di inosservanza la società concessionaria provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese del responsabile, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni cagionati.
Articolo 17
(Prevenzione dell’inquinamento: lavori – lavaggio di veicoli e natanti/imbarcazioni)

E’ vietato effettuare sulle banchine e sui pontili lavori che possano sporcare o arrecare danni. E’ altresì vietato effettuare il lavaggio di autoveicoli e natanti/imbarcazioni al di fuori delle eventuali aree appositamente attrezzate. E’ vietato ogni forma di inquinamento delle acque: in particolare è vietato il getto in mare di qualsiasi tipo di materiali solidi o liquidi. E’ vietato l’uso di detersivi ancorché biodegradabili, nonché lo scarico a mare delle relative acque di lavaggio, a meno che non si tratti di prodotti appositamente autorizzati a tal fine dal Ministero dell’Ambiente.
Articolo 18
(Accesso al Marina)

L’accesso al Marina è riservato alle persone munite di autorizzazione, che saranno tenute sempre e comunque ad abbigliarsi in maniera non contraria al comune senso del pudore ed a mantenere un comportamento decoroso.
L’accesso al Marina di ospiti, ove autorizzati, è comunque subordinato al regolare svolgimento delle procedure di accettazione, ad ogni ingresso/uscita dal Marina, da svolgersi presso gli uffici amministrativi.
L’accesso ai pontili di ormeggio è riservato ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed agli ospiti delle unità ormeggiate, al personale dipendente o fiduciario della Società concessionaria, ai tecnici autorizzati dal Direttore di Darsena ad accedere a bordo per ragioni di servizio, nonché agli agenti dell’Autorità Marittima e delle Forze di Polizia.
Le aree ed i locali di lavoro e servizio della Darsena sono vietati ai non addetti. La Direzione del Marina declina ogni responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare dalla violazione della presente norma.
Articolo 19
(Impiego di subacquei)

Il Marina dispone del servizio di Palombaro autorizzato ad operare nell’ambito del Compartimento Portuale di Gallipoli.
L’intervento nell’ambito dello specchio acqueo in concessione alla Bleu Salento di sommozzatori terzi, sempre che iscritti nell’apposito albo della Capitaneria di Porto di Gallipoli, potrá essere ammesso solo in caso di emergenza e previa autorizzazione scritta del Direttore del Marina. In tal caso il personale del Marina ha facoltà di richiedere in visione i relativi attestati di qualifica, trattenendone copia.
Articolo 20
(Prescrizioni per l’ingresso e l’uscita delle unità navali)

Ferme restando le disposizioni generali delle norme per prevenire gli abbordi in mare, nonché quelle particolari dettate dall’Autorità Marittima per quanto concerne il porto pubblico, tutte le unità in entrata, in uscita od in manovra all’interno del Marina non devono superare la velocità minima di manovra (e comunque di massima quella di 3 nodi) e devono attenersi alle segnalazioni ed alle prescrizioni del personale di servizio. Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata. Le unità in entrata munite di apparato VHF dovranno mettersi in contatto con il centro di controllo prima dell’entrata sull’apposito canale di lavoro, quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro prima di impiegare lo specchio acqueo navigabile.
Eventuali danni a cose o bagnanti provocati in fase di ormeggio / disormeggio / entrata / uscita  sono da intendersi a carico del danneggiante.
Le barche munite di motori fuoribordo o entrofuoribordo dovranno avere sempre i piedi immersi al fine di non subire o provocare danni a se stessi, a terzi, nonché ad attrezzature del Marina. 
Articolo 21
(Limitazione all’uso della propulsione velica)

In tutto l’ambito dell’approdo è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica che non possono procedere a remi, si dovrà dare comunicazione al centro di controllo ed attendere  istruzioni.
Articolo 22
(Modalità sicurezza e responsabilitá dell’ormeggio)

Ogni armatore o comandante è responsabile dell’ormeggio della propria unità e dovrà provvedervi anche nel caso che in propria assenza sopraggiunga maltempo (In caso di mare mosso (superiore a forza 3) e vento forte (superiore a forza 4) l’Armatore sarà, pertanto, tenuto a rinforzare le funi d’ormeggio, nonché a verificare ed eventualmente sgottare l’acqua marina o piovana imbarcata).
L’Armatore è, inoltre, tenuto a supervisionare tutte le operazioni di ormeggio / disormeggio, anche quando effettuate da personale del Marina, accertandosi che funi, grilli e catene non siano carenti (caso nel quale sarà tenuto ad allertare il personale del Marina), senza che responsabilitá alcuna possa essere al Marina attribuita in caso di danni derivanti da una non idonea esecuzione dell’ormeggio/disormeggio.
L’ormeggio deve essere realizzato con cime di esclusiva proprietá dell’armatore, il Marina fornendo le sole trappe di collegamento ai corpi morti. L’Armatore è tenuto a fornire, antecedentemente rispetto al primo ingresso in darsena, le cime di poppa per il collegamento alle bitte/anelli in banchina, in relazione alle quali mantiene il pieno diritto di proprietà ed, in continuo, l’obbligo di manutenzione/cura e di verifica/controllo di efficienza ed ancoraggio.
Ogni danno a cose o persone che possa derivare dal danneggiamento o dal non corretto posizionamento delle stesse cime di poppa sará imputabile allo stesso Armatore, senza che responsabilitá alcuna possa essere attribuita al Marina.
Le unità devono ormeggiare esclusivamente alle catenarie appositamente predisposte. E’ vietato utilizzare la cima di salpamento delle catenarie per l’ormeggio. In tutto l’ambito dell’approdo è vietato dare fondo alle ancore, ove non espressamente richiesto dal personale di banchina, se non per emergenza.
Articolo 23
(Limiti di utilizzo di attrezzature portuali, manufatti ed aree portuali)

Nessuna modifica o aggiunta potrà essere apportata alle attrezzature portuali. E’ vietato mutare in qualsiasi modo la destinazione d’uso stabilita dalla Società concessionaria di attrezzature, manufatti ed aree. Per ogni particolare necessità dovrà essere preventivamente interpellato il Direttore di Darsena che adotterà gli eventuali opportuni provvedimenti.
Articolo 24
(Circolazione dei veicoli)

E’ vietato l’accesso ai pontili ed alle banchine a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia o di quelli impiegati dagli ormeggiatori in servizio.
L’accesso, la circolazione ed il parcheggio dei veicoli all’interno dell’area in concessione al Marina è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati, in possesso di regolare PASS, che devono procedere a velocità non superiore a 10 km/h. L’accesso è inoltre consentito ai mezzi delle Forze di Polizia e dell’Autorità Marina, a quelli impiegati in operazioni di soccorso, antincendio e antinquinamento ed alle operazioni di carico e scarico, se autorizzate.
Il Marina dispone, inoltre, di un’area parcheggio riservata, non custodita, opportunamente segnalata sull’asfalto dalla presenza di strisce blu a delimitare i posti auto disponibili, l’utilizzo dei quali è consentito ai soli autoveicoli autorizzati (in possesso di regolare PASS). Il cliente che intenda usufruire di tale area parcheggio dovrà prestare particolare attenzione a non ostacolare o ingombrare con il proprio veicolo l’area destinata all’atterraggio elicotteri, posta in prossimità dell’area in concessione.
Il Marina non risponde di danni o furti relativi a veicoli (ovvero ad oggetti/cose/beni lasciati negli stessi) parcheggiati nell’area riservata e sottolinea come la sosta di veicoli in zona non consentita, al di fuori, quindi, delle linee blu di delimitazione, sia passibile di provvedimenti sanzionatori, ovvero di immediata rimozione da parte delle Autorità Marittime, di Polizia e Comunali.



TITOLO III – NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO


Articolo 25
(Dotazioni antincendio)

Il Marina Bleu Salento è dotato di apprestamenti mobili antincendio, così come previsto dall’Ordinanza n°20/07 della Capitaneria di Porto di Gallipoli. E’ altresì dotato di impianto fisso antincendio in conformità all’Ordinanza n°20/07 della Capitaneria di Porto di Gallipoli.
Articolo 26
(Compiti del Responsabile della Sicurezza in caso di emergenza)

In caso d’incendio o inquinamento il Cliente è tenuto ad informare immediatamente il personale del Marina che, una volta avvisato il Responsabile della Sicurezza del Marina, interverrà prontamente, adottando le misure del caso, ricorrendo ai mezzi e al personale presente, richiedendo e coordinando, ove necessario, l’impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nell’approdo e disponendo, se del caso, il disormeggio e l’allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso il Responsabile della Sicurezza provvederà ad informare la locale Autorità Marittima ed i VVFF per gli eventuali provvedimenti di competenza, salvo, in caso di necessità provvedere direttamente a richiedere l’intervento di ditte autorizzate all’espletamento di servizi antinquinamento.
Articolo 27
(Attività di prevenzione antincendio ed antinquinamento responsabilità dei comandanti delle unità)

E’ vietato accendere fuochi e grill nell’ambito dell’area in concessione al Marina.
Ogni unità dovrà, inoltre, adottare tutte le più opportune misure preventive per evitare incendi o il versamento in mare, accidentale o volontario, di qualsiasi sostanza inquinante, con particolare riguardo alle miscele di idrocarburi.
I comandanti ed eventuali responsabili della guardiania delle unità presenti in porto sono tenuti:
-    ad informare immediatamente il personale del Marina, in caso di accidentali versamenti di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili ed adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno;
-    analogamente, in caso di incendio, i responsabili dell’unità interessata dovranno avvertire immediatamente il personale del Marina, provvedendo nel contempo ad impiegare i mezzi antincendio di bordo per spegnere o contenere il focolaio e ad allontanare tutti i materiali infiammabili per impedire o rallentare la propagazione ;
-    prima della messa a moto dei motori, a provvedere all’aerazione del vano motore;
-    a mantenere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo;
-    a mantenere adeguatamente areati i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido ed a verificare che le stesse siano mantenute perfettamente chiuse allorché non in uso e, soprattutto, prima di lasciare l’unità incustodita;
-    ad effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente presso un impianto di rifornimento, evitando il travaso con contenitori mobili. Nell’ambito dell’approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento, richiesta dall’interessato, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore del Marina, nel rispetto delle norme in vigore.
E’, inoltre, fatto espresso divieto all’Armatore, ai suoi ospiti, dipendenti o a qualsivoglia altro soggetto autorizzato all’accesso al natante / imbarcazione, di lasciare in funzione: condizionatori, stufe, caloriferi, pompe di calore o quanti altri apparati, strumentazioni  o macchinari possano comportare rischio di incendio, quando l’imbarcazione resti incustodita.
A tal proposito l’Armatore si assume la responsabilità civile e penale derivante dalla mancata osservazione della presente disposizione ed autorizza espressamente fin d’ora il personale del Marina ad interrompere l’erogazione della corrente elettrica in caso di mancata osservanza di quanto al corrente punto.
Articolo 28
(Smaltimento rifiuti)

Armatori, loro dipendenti ed ospiti sono invitati a fare riferimento alla Direzione del Marina che, in conformità al “Piano di Gestione e raccolta rifiuti delle aree portuali di Gallipoli” (varato in attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), nonché ad altra eventuale norma vigente, fornirà istruzioni specifiche sulle modalità di smaltimento rifiuti e di pagamento di imposte e tributi a queste correlati.
A titolo generale, inoltre, i soggetti di cui sopra sono comunque sempre tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
-    A norma della legge antinquinamento n°152/99 è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, l’uso di W.C., lo smaltimento, sia a terra che in mare, di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell’ambito dell’approdo sia in acqua che sulla banchina.
-    Le acque di sentina e le acque luride, raccolte dal personale di bordo, dovranno, pertanto, essere recapitate a terra negli appositi luoghi di raccolta o mantenute a bordo in condizioni di sicurezza.
-    Per i rifiuti solidi urbani e per quelli pericolosi devono essere adoperati esclusivamente gli appositi contenitori.
-    I rifiuti solidi urbani (chiusi in sacchetti di plastica) devono essere immessi negli appositi contenitori.
-    I liquami vanno scaricati nei servizi igienico-sanitari a terra.
-    Per la raccolta e smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi vanno richieste istruzioni alla Direzione del Marina.
-    A norma di legge gli oli usati devono essere depositati nei contenitori che la Direzione del Marina mette a disposizione su richiesta.
Gli Armatori sono tenuti al pagamento di ogni tassa sullo smaltimento dei rifiuti (anche speciali) aggiuntiva alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani prevista dal Comune di Gallipoli per le imbarcazioni/natanti all’ormeggio.

Articolo 29
(Servizi igienici)

La Società concessionaria predispone e mantiene appositi locali igienici a terra. E’ vietato l’uso dei servizi di bordo alle unità che non siano munite di apposite attrezzature per la raccolta dei liquami e delle acque luride in genere.

Articolo 30
(Responsabilità civile)

Sono fatte salve le responsabilità civili per i danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti e di ogni altro fatto che possa essere ricondotto alle responsabilità degli utenti.

TITOLO IV – ORMEGGIO DELLE UNITA’
Articolo 31
(Piano degli ormeggi)

Il Marina Bleu Salento allo stato attuale permette l’attracco di un numero massimo di n°152 unità tra natanti ed imbarcazioni, in funzione delle effettive dimensioni.
Fatta eccezione per gli ormeggi riservati alle unità in transito (10% del totale, come da previsioni di legge), il resto degli ormeggi sono a disposizione degli utenti che hanno stipulato con la Società concessionaria regolare contratto di utilizzazione per un periodo comunemente concordato e facendo riferimento alle tariffe in vigore.
Il titolare del diritto di ormeggio ha l’obbligo di registrare la propria unità, fornendo all’uopo copia della documentazione richiesta, presso gli uffici amministrativi del Marina ove verrà altresì mantenuto un apposito registro-giornale delle unità in sosta ed i recapiti dei relativi responsabili.
Qualunque variazione del posto di ormeggio assegnato deve sempre e tempestivamente essere preventivamente autorizzato o comunque segnalata all’amministrazione del Marina, che avrà facoltà di negare l’autorizzazione e, in caso di inosservanza, anche disporre la rimozione d’ufficio dell’unità a spese dell’interessato.
Ciascun posto di ormeggio è dotato di bitte o anelli per l’ormeggio poppiero e di un penzolo di catena per l’ormeggio prodiero di un corpo morto.
Articolo 32
(Dimensioni massime di natanti e imbarcazioni)

Le misure di lunghezza e di larghezza dell’imbarcazione si riferiscono al massimo ingombro della stessa, comprendendo tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza (pulpiti, battagliole, bompresso, gruppi poppieri, grette, ecc.). Le misure riportate nella licenza di navigazione (o certificato di omologazione/conformità per i natanti) potranno essere utilizzate solo come riferimento iniziale, in attesa di verifica delle stesse effettuata in contraddittorio con l’Armatore.
E’ prevista la rilevazione delle effettive dimensioni dell’imbarcazione/natante all’atto del primo accesso della stessa al Marina, ovvero in ogni altra circostanza in cui si renda necessario, ove richiesto in contraddittorio con l’Armatore.
E’ stabilito espresso divieto di aumento dell’ingombro totale dell’imbarcazione senza previa comunicazione/autorizzazione del Marina.
Articolo 33
(Condizioni di sicurezza delle unità)

Tutte le unità all’ormeggio devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo di sicurezza, in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine.
Le unità all’ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità (non meno di 6 parabordi laterali ed uno di prua, proporzionati alle dimensioni dell’imbarcazione – Art. 71 reg. esec. C.N.), che dovranno essere predisposti già in fase di ingresso nello specchio acqueo in concessione al Marina.
Articolo 34
(Disposizioni per le unità in transito – formalità di arrivo)

L’utente in transito, ottenuta l’assegnazione dell’ormeggio da parte del personale del Marina, dovrà presentarsi con documento di bordo presso la Direzione del Marina al fine di espletare le formalità di arrivo, compilare un’apposita scheda di transito e provvedere al pagamento in anticipo del corrispettivo previsto per i servizi di ormeggio. L’ormeggio delle unità nei posti riservati al transito non potrà superare la durata massima di tre giorni consecutivi. Fatta eccezione per la prestazione dei servizi portuali, per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo secondo le tariffe vigenti, l’occupazione dei posti d’ormeggio in transito è gratuita per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 08:00 alle 20:00 e per non più di 3 ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe applicate per il periodo di sosta successivo sono quelle di cui all’art. 8.
Il Direttore di Darsena è tenuto al mantenimento di un apposito registro riportante la situazione giornaliera delle unità in transito e dal quale sia facilmente possibile risalire all’identificazione dell’unità e del suo equipaggio.
Articolo 35
(Assenza dall’ormeggio: obblighi di comunicazione)

L’arrivo e partenza dell’imbarcazione devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione del Marina per gli incombenti di legge.
Per questioni di sicurezza, inoltre, tutte le imbarcazioni in uscita sono tenute a comunicare in anticipo al Direttore le assenze oltre le 24 ore previste, la presumibile durata e la data del rientro. Stessa comunicazione va data quando il rientro giornaliero è previsto in orario notturno.
Articolo 36
(Entrata, uscita e manovra delle unità)

Il Direttore di Darsena, coadiuvato dal Responsabile di Banchina, regola l’entrata e l’uscita delle imbarcazioni autorizzandone e disponendo i movimenti. I comandanti delle unità italiane e straniere sono tenuti ad eseguire le disposizioni ricevute rimanendo però responsabili della corretta esecuzione delle manovre e della conduzione dell’unità.

TITOLO V – ATTIVITA’ COMMERCIALI

Articolo 37
(Autorizzazione preventiva)

Salva la vigilanza dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 68 C. Nav., tutte le attività professionali, artigianali e/o commerciali, anche ambulanti, insistenti nell’ambito del Marina (anche a bordo) devono essere preventivamente autorizzate dalla Società concessionaria. Qualora nello svolgimento di dette attività venissero utilizzati i servizi forniti dal Marina, l’autorizzazione della Società concessionaria avverrà dietro pagamento di un corrispettivo. Gli esercenti tali attività sono responsabili per i danni diretti o indiretti arrecati a terzi, esonerando la Società concessionaria da ogni responsabilità, salvo che nei confronti dell’Autorità concedente. Gli utenti devono essere espressamente informati di tale clausola.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
(Copertura assicurativa)

Tutte le unità che intendono usufruire dei servizi di ormeggio del Marina devono essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l’incendio, compresi i terzi trasportati. La polizza di assicurazione deve essere esibita a richiesta del personale del Marina, che può richiederne l’integrazione di valore qualora fosse ritenuto inadeguato. Nel caso di mancanza della polizza assicurativa o di sua inadeguatezza, il Direttore di Darsena potrà negare l’accesso o la permanenza nel Marina. Parimenti, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendano svolgere lavori o servizi nell’ambito del Marina devono essere coperti da adeguate polizze assicurative.
Articolo 39
(Controversie)

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società concessionaria e gli utenti del Marina o qualsiasi altra persona, il Foro competente, unico ed esclusivo, è quello di Lecce.

 

Posti barca e ormeggio a Gallipoli nel Salento

Transito, ormeggio, posto barca a Gallipoli

Prenotare carburante barche a Gallipoli nel Salento

Darsena Marina con ristorante a Gallipoli